La sorveglianza sanitaria obbligatoria è uno strumento per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Ma cosa comprende nello specifico? Quando è obbligatoria? E chi se ne occupa? In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e di rispondere a queste domande!
Sorveglianza sanitaria: la definizione
Partiamo dalla definizione. Nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la «sorveglianza sanitaria» è così definita: insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria è quindi un insieme di attività volte alla prevenzione dell’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di esami, visite mediche e accertamenti. La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal Medico Competente con l’obiettivo di monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria: quando è prevista?
La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per alcune tipologie di lavoro che presentano determinati rischi: movimentazione manuale di carichi, videoterminale, agenti fisici, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto e agenti biologici. La sorveglianza sanitaria obbligatoria è poi prevista nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e il medico competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria: cosa comprende?
La sorveglianza sanitaria obbligatoria comprende una serie di visite mediche e di indagini diagnostiche mirate al rischio a cui è esposto il lavoratore.
1 – Visita preventiva: effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
2 – Visita periodica: per controllare lo stato di salute del lavoratore.
3 – Visita su richiesta del lavoratore, se il Medico Competente la ritiene inerente ai suoi rischi professionali.
4 – Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
5 – Visita medica in occasione del cambio mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
6- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.
Tutte queste tipologie di visite comprendono gli accertamenti clinici e biologici e le indagini diagnostiche che vengono considerate necessarie in funzione del rischio.
I giudizi sulla mansione specifica
Sulla base dei risultati delle visite e degli accertamenti, il Medico Competente esprime un giudizio relativo alla mansione specifica:
- idoneità
- idoneità parziale (con prescrizioni o limitazioni);
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Questi risultati andranno organizzati in una cartella sanitaria e di rischio, che sarà costantemente aggiornata.
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