Per quali mansioni lavorative è obbligatoria la vaccinazione antitetanica?

La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83) all’art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica:

  • operai addetti alla manipolazione delle immondizie
  • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
  • lavoratori del legno
  • metallurgici e metalmeccanici
  • lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
  • stallieri,fantini
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
  • spazzini, cantonieri, stradini
  • sterratori
  • minatori
  • fornaciai
  • operai e manovali addetti all’edilizia
  • operai e manovali delle ferrovie
  • asfaltisti
  • straccivendoli
  • personale delle ferrovie
    elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
  • marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
  • per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie (cfr. l. 20 marzo 1968, n. 419).

Il Decreto del Presidente

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301 all’art. 6 dispone che: «I lavoratori dipendenti (omissis) hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative». «Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla vaccinazione, ricadono nella competenza dell’assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti e le modalità vigenti in materia».

 

Posologia e modalità di somministrazione

Il vaccino si somministra per via intramuscolare profonda nella dose di 0,5 ml indipendentemente dall’età del soggetto. La vaccinazione primaria con vaccino tetanico si pratica somministrando due dosi a distanza di 6-8 settimane l’una dall’altra, ed una terza dose, di rinforzo, 6-12 mesi dopo la seconda. Una dose di richiamo ogni 10 anni sostiene il livello d’immunità.

Si consiglia di conservare presso l’azienda copia del tesserino comprovante l’avvenuta vaccinazione e\o rivaccinazione.

In caso di dubbio sullo stato immunitario, è possibile eseguire un prelievo venoso per la determinazione del livello anticorpale e vaccinare solo in caso di effettivo bisogno.

Per ulteriori informazioni puoi contattarci allo 0444 653031 oppure cliccando QUI.

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