Videoterminalista e Medicina Sul Lavoro

I rischi sul lavoro del Videoterminalista

I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, sia negli uffici, che negli ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione.

Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova.
I rischi legati al vero e proprio VDT sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse ecc) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Videoterminalista e Sorveglianza Sanitaria

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e comprendente:
• Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
• Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

In base alle risultanze di questi accertamenti i lavoratori vengono classificati in:
• Idonei, con o senza prescrizioni
• Non idonei

 

Periodicità della visita medica

La periodicità delle visite, fatti salvi i casi che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita preventiva o periodica ne evidenzi la necessità.

Scopri di più: VISITE MEDICHE DEL LAVORO PERIODICHE

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