Sorveglianza Sanitaria soggetti in stage o tirocinio

Sorveglianza sanitaria soggetti in stage o tirocinio: come funziona? Continua a leggere!

Ci sono differenze tra stage e tirocinio?

La risposta è si!
Di fatto stage (in francese), internship (in inglese) e tirocinio, indicano il periodo di orientamento e formazione che un giovane trascorre all’interno di un contesto lavorativo per maturare un’esperienza pratica che gli sarà utile per apprendere nuove competenze, rafforzare quelle già possedute, capire come funziona un’organizzazione e aprirsi (si auspica) una via di ingresso nel mercato del lavoro.

In generale, al di là della questione terminologica, l’attivazione di un tirocinio prevede la presenza di 3 soggetti:

  • stagista/tirocinante
  • soggetto ospitante (azienda, ente pubblico, organizzazione non profit, etc.)
  • soggetto promotore (università, scuola superiore, agenzia per l’impiego, centro di formazione, etc.)

La Sorveglianza Sanitaria è prevista per soggetti in stage o tirocinio?

L’interpello n. 1 del 02.05.2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito precisazioni in relazione all’ applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria dei soggetti stagisti, tirocinanti e studenti minorenni e maggiorenni.

La risposta all’interpello

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che lo stage o il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta una forma di inserimento temporaneo nell’azienda che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro attraverso formazione e addestramento.

Il rapporto, come noto, coinvolge tre soggetti:

  • soggetto promotore;
  • tirocinante;
  • azienda ospitante.

Adolescenti
Al riguardo, bisogna ricordare che ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 977/67 gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta mediante una visita medica l’idoneità all’attività lavorativa cui saranno adibiti. La sussistenza dei requisiti deve essere verificata almeno una volta l’anno.

Maggiorenni
Ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 i soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché́ gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai lavoratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L’equiparazione effettuata da tale disposizione ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che pertanto devono essere attuate anche nei confronti di stagisti e tirocinanti equiparati a lavoratori.

OSSERVA


Al fine di fornire un riferimento concreto per l’applicazione della sorveglianza sanitaria al soggetto in stage o tirocinio, riportiamo di seguito la definizione di lavoratore contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sulla base della quale tali soggetti vengono assimilati nella categoria al fine dell’applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria:

«lavoratore»: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività̀ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società̀, anche di fatto, che presta la sua attività̀ per conto delle società̀ e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; […]; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; […]; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

In conclusione…

Nel caso in cui un’azienda introduca uno stagista o un tirocinante (minorenne o maggiorenne) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria nel caso in cui sia esposto a rischi per la salute e/o la sicurezza e di conseguenza sia equiparato alla definizione di ‘lavoratore’ come sopra esposto a prescindere del tempo di permanenza, la sorveglianza sanitaria seguirà le caratteristiche previste dal Medico Competente per la mansione a cui verrà avviato il soggetto stagista o tirocinante.

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