In riferimento all’art. 35 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro deve indire, una volta all’anno, una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale e a seguito della riunione deve essere redatto un verbale.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

  1. b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  2. c) il medico competente, ove nominato;
  3. d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  1. a) il documento di valutazione dei rischi redatto dal Medico competente tramite sopralluogo;
  2. b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

  1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.