AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

agenti cancerogeni e mutageni

Cosa sono?

Sono più di 400 gli agenti, identificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), classificabili come cancerogeni, probabilmente cancerogeni o possibilmente cancerogeni per l’uomo. Esistono agenti cancerogeni e/o mutageni fisici, biologici e chimici.
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni:

  • il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici
  • la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale
  • la difficoltà nel redigere anamnesi accurate

Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.

 

Registro di esposizione

In attuazione del decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, disponibile dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat).

L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell’Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i  dati ma non  effettuare la trasmissione del Registro.

 

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