La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83) all’art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica:
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Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie (cfr. l. 20 marzo 1968, n. 419).
Il Decreto del Presidente
Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301 all’art. 6 dispone che: «I lavoratori dipendenti (omissis) hanno diritto ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative». «Le assenze dal lavoro da parte dei lavoratori, provocate da eventuali disturbi inerenti alla vaccinazione, ricadono nella competenza dell’assicurazione malattie e sono indennizzati secondo i limiti e le modalità vigenti in materia».
Posologia e modalità di somministrazione
Il vaccino si somministra per via intramuscolare profonda nella dose di 0,5 ml indipendentemente dall’età del soggetto. La vaccinazione primaria con vaccino tetanico si pratica somministrando due dosi a distanza di 6-8 settimane l’una dall’altra, ed una terza dose, di rinforzo, 6-12 mesi dopo la seconda. Una dose di richiamo ogni 10 anni sostiene il livello d’immunità.
Si consiglia di conservare presso l’azienda copia del tesserino comprovante l’avvenuta vaccinazione e\o rivaccinazione.
In caso di dubbio sullo stato immunitario, è possibile eseguire un prelievo venoso per la determinazione del livello anticorpale e vaccinare solo in caso di effettivo bisogno.
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