LE BASI DEL PRIMO SOCCORSO!

Il “PRIMO SOCCORSO” è l’aiuto che chiunque può prestare ad una o più persone, vittime di un incidente o di un malore, nell’attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato.Differisce quindi dal “Pronto soccorso” che è effettuato dal personale specializzato (medici, infermieri, volontari soccorritori) con l’ausilio di attrezzature adeguate e terapie farmacologiche, direttamente sul luogo dell’evento, durante il trasporto della vittima sul mezzo di soccorso ed infine nell’ambito di un Presidio Ospedaliero.
Questo servizio definito come sistema di emergenza-urgenza, corrisponde ad un numero sanitario unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso.

Il primo soccorritore rappresenta un “ponte” fra l’avvenuto infortunio o malore e il soccorso qualificato. Egli deve :
• Evitare azioni inconsulte e dannose
• Evitare l’aggravamento delle condizioni dell’infortunato
• Proteggere l’infortunato da ulteriori rischi
• Favorire la sua sopravvivenza
• Saper distinguere i casi urgenti da casi gravi ma non urgenti
• Saper effettuare una corretta chiamata di soccorso

Distinguiamo tra:

URGENZA

La vita dell’infortunato è in pericolo, le sue funzioni vitali (respiro, battito cardiaco, circolazione sanguigna) sono compromesse. Bisogna intervenire immediatamente.

GRAVITA’

La gravità non comporta necessariamente urgenza. Esistono situazioni molto gravi, come ad esempio la sospetta frattura di colonna vertebrale, che possono attendere : potrebbero aggravarsi irrimediabilmente con un soccorso precipitoso e scoordinato. È meglio non muovere l’infortunato ed attendere con calma il soccorso qualificato.

 

PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA, A CHI E’ RIVOLTO?

L’organizzazione del pronto soccorso è “modulata” sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo A:
– aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
– aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
– aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo B:
– aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo C:
– aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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