LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

movimentazione manuale dei carichi

Per Movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie. In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.

Le patologie muscoloscheletriche della colonna vertebrale rappresentano “le più importanti cause di inabilità e assenza dal lavoro per malattia nei Paesi industrializzati”. In particolare nell’Unione Europea “il 25% dei lavoratori dichiara di soffrire di mal di schiena, il 46% di lavorare in posizioni dolorose o stancanti ed il 35% di trasportare o movimentare carichi pesanti”.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Esistono diverse metodiche, per effettuare la valutazione del rischio da movimentazione dei carichi. La restituzione di un valore numerico di rischio fornisce al datore di lavoro indicazioni sulle misure di prevenzione e ausilio da adottare. Il metodo più utilizzato per il calcolo del rischio da sollevamento e spostamento è quello elaborato dal National Institute of Occupational, Safety and Health, meglio conos

IL METODO OCRA

Infine, un metodo molto diffuso per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio per i movimenti ripetitivi, è il metodo OCRA (Occupational Repetitive Action), che ricalca sostanzialmente la procedura NIOSH; anche in questo caso attraverso l’utilizzo di semplici checklist, si arriva a determinare un indice di rischio numerico, che confrontato a dei valori tabellari, ci restituisce il piano di azione più adeguato da applicare.

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti:

  • Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 per le donne), troppo ingombrante, instabile ecc.;
  • Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, ecc.;
  • Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di sollevamento;
  • Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc.

 

Fattori di rischio legati all’ ambiente di lavoro Si possono distinguere pericoli legati all’ambiente di lavoro e correlati a variabili in grado di interagire con le caratteristiche antropometriche individuali, quali:

– spazio libero insufficiente per i movimenti del corpo e dell’oggetto

– pavimentazione irregolare e/o scivolosa

– pavimento con dislivelli

– pavimento o punto di appoggio instabili

Altri pericoli, correlati all’utilizzo di attrezzature di lavoro od al layout non ergonomici o non sicuri, possono essere:

– manipolazione di oggetti troppo ingombranti o difficili da afferrare;

– manipolazione di oggetti con contenuto in grado di spostarsi;

– manipolazione di oggetti collocati in posizione disagevole per maneggiarli;

– manipolazione di oggetti di conformazione esterna e consistenza pericolosa in caso di urto;

– mancanza di supporti adeguati in caso di sforzi muscolari compiuti in particolari posizioni.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi obbliga il datore di Lavoro a sottoporre i lavoratori esposti alla sorveglianza sanitaria, la cui periodicità e modalità sono come sempre da elaborare in collaborazione con il Medico Competente aziendale. Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi [art. 169, comma 2].

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